Assetti adeguati:
un obbligo che riguarda
già oggi la vostra società
Cosa impone l'articolo 2086 del Codice civile agli amministratori e perché la verifica non è più rinviabile.
Dal 2019 l'articolo 2086, secondo comma, del Codice civile impone a chi opera in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale. Non è una raccomandazione: è un obbligo di legge, la cui violazione incide direttamente sulla responsabilità degli amministratori.
Cosa significa concretamente
La norma non descrive un modello unico. L'adeguatezza si misura sul caso specifico: una società con tre partecipate e flussi infragruppo non può avere lo stesso assetto di una microimpresa. In concreto, gli elementi che vengono verificati sono questi.
- un organigramma reale, con deleghe e poteri di firma documentati
- una contabilità tempestiva, non ricostruita a fine anno
- indicatori di allerta monitorati con continuità, tra cui il rapporto tra flussi di cassa attesi e debiti in scadenza nei dodici mesi
- un budget di tesoreria e una pianificazione finanziaria almeno semestrale
- procedure scritte per le operazioni ricorrenti e per quelle con parti correlate
Perché conviene affrontarlo prima
L'assenza di assetti adeguati diventa rilevante nel momento peggiore, cioè quando emerge una difficoltà. In quella sede la mancanza di strumenti di rilevazione si traduce in un profilo di responsabilità personale per gli amministratori, che risponde della tardiva reazione più che della crisi in sé. Impostare gli assetti quando l'impresa è in salute costa una frazione, e produce anche un beneficio immediato: un'informazione economica affidabile su cui decidere.
Il nostro approccio
Lo studio affronta il tema come progetto, non come adempimento formale: analisi della struttura esistente, individuazione delle carenze effettive, definizione di procedure proporzionate, impostazione del monitoraggio periodico. Per i gruppi e per chi detiene più società, il lavoro comprende anche la verifica dei flussi infragruppo e della coerenza tra le diverse entità.
